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Normativa sicurezza sui luoghi di lavoro: impianti elettrici

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In questo articolo, esploreremo le principali linee guida della normativa sicurezza sui luoghi di lavoro, evidenziando le responsabilità dei datori di lavoro, i requisiti minimi per la progettazione e l’installazione degli impianti elettrici, nonché le procedure di manutenzione e controllo da seguire per garantire il corretto funzionamento nel tempo.

Approfondiremo anche le misure preventive ei dispositivi di protezione che devono essere adottati per ridurre i rischi di incidenti e le conseguenze di eventuali guasti degli impianti elettrici. Inoltre, si affronterà il tema della formazione e della sensibilizzazione dei lavoratori sulla sicurezza elettrica, che rappresenta un elemento essenziale per prevenire incidenti e promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro.

La normativa sulla sicurezza degli impianti elettrici è un argomento di vitale importanza per la salute e il benessere dei lavoratori. Comprendere e rispettare tali disposizioni non solo permette di evitare incidenti tragici, ma contribuisce anche a creare un ambiente lavorativo più sicuro e produttivo.

Una delle normative a cui meno si presta attenzione è quella della sicurezza sugli impianti elettrici, in questa sezione vorremmo spiegare in breve quali sono gli adempimenti obbligatori.

Normativa sicurezza sui luoghi di lavoro: verifiche (controlli) di manutenzione secondo decreto 37/08 (articolo 8, comma 2)

Sono applicabili a tutti gli impianti, anche quelli residenziali o alle parti comuni dei condomini (anche senza lavoratori dipendenti). Rappresentano una parte delle attività di manutenzione ordinaria e devono essere eseguite secondo quanto previsto dalla Guida CEI 0-10. Dette attività di manutenzione ordinaria non richiedono particolari abilitazioni e possono essere eseguite da qualunque persona competente. Nei luoghi di lavoro sono obbligatori i controlli di manutenzione per effetto dell’articolo 86 del DLgs 81/08.

Verifiche ispettive secondo DPR 462/01

Le seconde, Verifiche Ispettive, sono attività obbligatorie nei luoghi di lavoro per effetto del DPR 462/01, hanno periodicità biennali o quinquennali e sono affidate alla struttura pubblica o a organismi accreditati. Non possono essere eseguite da elettricisti, progettisti ecc. per ovvi motivi di conflitto di interesse.

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Entrambe le attività devono essere svolte con le modalità prospettate dalla Guida CEI 64-14 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”, attualmente in revisione al CEI.

Per fare un esempio è come per gli autoveicoli: il meccanico esegue la manutenzione ordinaria (tagliandi) con le periodicità previste dal costruttore o in base all’utilizzo del veicolo. Centri (Revisione) abilitati provvedono ogni due o quattro anni ad una verifica ispettiva che si chiama appunto revisione. Le due attività sono distinte e distanti tra loro.

Si sottolinea che mediante il processo di modernizzazione dell’apparato amministrativo é stato aggiornato il DPR 462/01 (supplemento ordinario n.10 alla Gazzetta Ufficiale n.51 del 29 febbraio 2020 la Legge 28 febbraio 2020, n. 8) il quale riporterà l’obbligo di trasferire in un database nazionale tutte le revisioni fatte tramite l’organismo preposto.

Si tenga presente che da parte del datore di lavoro è sorto il nuovo onere di aprire la sua posizione sul portale dell’INAIL ed indicare l’organismo incaricato.

Per una consulenza contattate i nostri uffici!

 

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