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| verifica impianti elettrici |
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il registro dei controlli manutentivirichiesta dal testo unico sulla sicurezza del lavoroIl datore di lavoro deve provvedere a controllare periodicamente lo stato di conservazione e di efficienza, ai fini della sicurezza, sia degli impianti elettrici che di protezione elettrica dai fulmini. L'esito dei controlli sugli impianti elettrici e dunque sulle protezioni elettriche, deve essere tenuto in un registro di controlli manutentivi a disposizione della vigilanza.
Gli obblighi di riferimento per tale norma sono l'art. 86 del d.lgs 81/08 che qui citiamo art. 86 Verifiche e controlli 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462,
Il successivo articolo 87 definisce le ammende con una pena pecuniaria per la mancata osservanza della verifica degli impianti elettrici con importi da € 500,00 a 1800,00. Nella terminologia del Titolo III del testo unico per la sicurezza le verifiche sono quelle condotte dall'autorità o da chi per lei dunque ci riferiamo alle verifiche su impianti elettrici di cui al DPR 462/01, mentre i controlli su impianti elettrici sono svolti dal datore di lavoro anche al fine di regolare la richiesta in materia di sicurezza, definibili in controlli manutentivi. L'art. 86 é valido anche qualora non esistano decreti ministeriali, previsto al comma 2, che indichi la modalità per l'effettuazione dei controlli, poiche ci si deve attenere "alla norma di buona tecnica e la normativa vigente ". Il datore di lavoro pertanto deve affidarsi ad un tecnico esperto e dargli tutti i dati documentali necessari ai fini di svolgere il proprio incarico. Impianti elettriciPer distinguere i controlli manutentivi si deve innanzi tutto distinguere che tipologia di impianti elettrici andiamo a considerare:
Luoghi di lavoro senza pericolo di esplosione e non soggetti a specifiche disposizioni legislativela maggior parte dei luoghi di lavoro ricade in questa categoria, secondo la CEI 64-8, art. 62.1.2, sull'impianto elettrico si deve periodicamente:
Sempre la stessa norma CEI 64-8, art. 62.2 si esprime in merito alla periodicità dei controlli:
"l'intervallo di tempo può essere, per esempio, si alcuni anni (4 anni) con eccezione dei seguenti casi per i quali, esistendo un maggiore rischio, possono essere richiesti intervalli di tempo più brevi:
La norma non definisce una precisa periodicità dei controlli , ma lascia il compito al datore di lavoro.
In un luogo privo di rischi é possibile dedurre un periodo di 5 anni tra due controlli successivi, dove il pericolo é maggiore può essere ridotto a 2 anni.
La periodicità é in linea con il DPR 462/01, ma il problema adesso é come si conciliano tra loro controlli manutentivi e verifiche.
Bisogna precisare che il DPR 462/01 nei luoghi senza pericolo di esplosione definisce la verifica limtandola all'impianto di terra (eventualmente all'impianto protezione dei fulmini), mentre negli stessi luoghi i controlli manutentivi vanno estesi all'intero impianto elettrico.
A tal fine sarebbe logico, per evitare inutili sovrapposizioni sfarsare i controlli manutentivi alternandole con le verifiche periodiche, come nel grafico a seguire.
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tratto da Tutto Normel giugno 2010
Luoghi soggetti a specifiche disposizioni legislativeSi deve integrare quanto segnalato ai punti precedenti della normativa in merito alle "indicazioni delle norma di buona tecnica"
luoghi con pericolo di esplosione
Si seguano le norma CEI 64-2, ma per i riferimenti manutentivi la EN 60079-17 (CEI 31-34).
La norma prevede tre tipologie di controlli
Per poter controllare questo tipo di impianti é necessario avere specifiche conoscenze e corsi di aggiornamento.
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